Leggi elettorali
Le elezioni vengono regolamentate da leggi dello Stato.
Le leggi dello Stato si rispettano.
Lo Stato, infatti, per tenere unita una società, stabilisce delle norme e delle pene per gli inadempienti.
Ci sono leggi ingiuste e, in alcuni rari estremi casi, si disobbedisce collettivamente a queste leggi.
Ci sono leggi giuste che alcuni potenti, per protervia, ignorano volutamente.
Ci sono esponenti politici che, per convenienza calcolo o semplice stoltezza, evitano di fare battaglie per fare rispettare le leggi esistenti.
C’è una legge del 30 marzo del 1957 che si chiama Testo unico delle leggi elettorali.
E’ un testo unico ampiamente innovato da leggi successive.
Ma la sua parte generale è ancora valida e prevede, al titolo II, le cause di ineleggibilità.
Va letto. Non commentato. Perché chi ha seguito con sufficiente attenzione il dibattito pubblico nazionale di questi infiniti ultimi sedici anni, sa di chi è la precisa responsabilità se, un settantaquatrenne che perde i pezzi, ancora ci governa e il paese non ha futuro, e una parte del paese può sbeffeggiare e disprezzare così patentemente la parte più meridionale del paese medesimo.
Art. 10
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;